Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 16Precetto esecutivo
1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l’ammontare del credito, è la seguente:
Ammontare del credito/franchi
Tassa/franchi
fino a
100
7.–
oltre
100
fino a 500
20.–
oltre
500
fino a 1 000
40.–
oltre
1 000
fino a 10 000
60.–
oltre
10 000
fino a 100 000
90.–
oltre
100 000
fino a 1 000 000
190.–
oltre
1 000 000
400.–
2 La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1.
3 La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo.
4 La tassa per la registrazione di una domanda d’esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l’importo del credito.