Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 19Incasso e versamento
1 La tassa per l’incasso di un pagamento e il versamento dell’importo al creditore, calcolata secondo la somma versata, è la seguente:
Montant en francs
Emolument en francs
fino a
1000
5.–
oltre
1000
5 per mille ma al massimo 500.–
2 I versamenti a una cassa di deposito e i prelevamenti dalla stessa effettuati dall’ufficio sono esenti da tassa (art. 9 LEF).
3 Le spese per il versamento al creditore di somme incassate per lui sono a suo carico.