Ordinanza
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Art. 20 Esecuzione del pignoramento
1 La tassa per l’esecuzione del pignoramento, compresa la stesura dell’atto di pignoramento, calcolata secondo l’ammontare del credito, è la seguente:
2 La tassa per un pignoramento infruttuoso è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1, ma di 10 franchi almeno. La tassa per un tentativo di pignoramento rimasto senza esito è di 10 franchi. 3 Se l’esecuzione del pignoramento dura più di un’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare. 4 La tassa per la registrazione della domanda di proseguimento dell’esecuzione è di 5 franchi se in seguito a pagamento, ritiro della domanda di proseguimento, sospensione o annullamento dell’esecuzione non vi è stato pignoramento. |