Ordinanza
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Art. 22 Completamento del pignoramento e pignoramento successivo, partecipazione al pignoramento e revisione di pignoramenti di redditi
1 La tassa per il completamento del pignoramento (art. 110 e 111 LEF) e per il pignoramento successivo, d’ufficio (art. 145 LEF) o su domanda di un creditore, è stabilita secondo l’articolo 20. 2 La tassa per l’annotazione della partecipazione al pignoramento di un nuovo creditore senza completamento del pignoramento è di 6 franchi. 3 La tassa per la revisione del pignoramento di redditi (art. 93 LEF) è pari alla metà di quella prevista nell’articolo 20 capoverso 1. |
