Ordinanza
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Art. 26 Custodia di beni mobili
1 La tassa per la custodia di titoli pignorati, sequestrati o consegnati per realizzazione di pegno ammonta, per mese, allo 0,3 per mille del valore quotato in borsa oppure, in mancanza di quest’ultimo, del valore di stima, ma al massimo a 500 franchi complessivamente per ogni deposito. 2 La tassa per la custodia di titoli di pegno chiesti al creditore nella procedura per la realizzazione del pegno immobiliare ammonta, per mese, allo 0,1 per mille del valore nominale, ma al massimo a 500 franchi complessivamente per ogni deposito. 3 La tassa per la custodia di altri oggetti di valore è di 5 franchi al mese per ogni oggetto. 4 Per la custodia di oggetti di uso corrente o di consumo, l’ufficio stabilisce una tassa adeguata tenendo conto del valore di stima. |