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Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 27Amministrazione di fondi
1 La tassa per l’amministrazione di fondi, compresa la conclusione di contratti di locazione o d’affitto, la tenuta dei libri e la contabilità, è del 5 per cento delle pigioni o dei fitti riscossi o da riscuotere durante l’amministrazione.
2 Se il fondo non è utilizzato, la tassa annuale è dell’1 per mille del valore di stima.
3 Le spese amministrative effettive (spese generali, esborsi in contanti) contano come spese.
4 In casi speciali, l’autorità di vigilanza può aumentare adeguatamente la tassa.