Ordinanza
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Art. 35 Assegnazione dei crediti
1 La tassa per l’assegnazione di crediti dell’escusso a titolo di pagamento (art. 131 cpv. 1 LEF) è stabilita per analogia secondo l’articolo 19 capoverso 1. 2 La tassa per l’assegnazione di crediti dell’escusso a scopo di incasso (art. 131 cpv. 2 LEF) è di 20 franchi. |