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Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 35Assegnazione dei crediti
1 La tassa per l’assegnazione di crediti dell’escusso a titolo di pagamento (art. 131 cpv. 1 LEF) è stabilita per analogia secondo l’articolo 19 capoverso 1.
2 La tassa per l’assegnazione di crediti dell’escusso a scopo di incasso (art. 131 cpv. 2 LEF) è di 20 franchi.