Ordinanza
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Art. 38 Determinazione del minimo vitale
1 La determinazione, al di fuori di un’esecuzione forzata, del minimo vitale del debitore è sottoposta a una tassa di 40 franchi a carico del richiedente. 2 Se l’operazione richiede più di un’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare. |