Ordinanza
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Art. 48 Tassa per la decisione 25
1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell’ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile26, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente:
2 La tassa per la decisione giudiziaria sull’esecutività di una decisione estera secondo l’articolo 271 capoverso 3 LEF ammonta al massimo a 1000 franchi. 3 Non è riscossa alcuna tassa per le decisioni concernenti la garanzia o l’esecuzione di una pretesa che rientra in uno degli ambiti di cui all’articolo 114 CPC. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). 26 RS 272 |