Ordinanza
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Art. 55 Onorario degli organi
1 Il giudice del concordato stabilisce globalmente l’onorario del commissario e, in caso di liquidazione mediante transazione, l’onorario dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori. 2 In caso di omologazione di un concordato dopo il fallimento, l’autorità di vigilanza stabilisce globalmente l’onorario dell’amministrazione del fallimento. 3 Per stabilire l’onorario secondo i capoversi 1 e 2 è tenuto conto segnatamente della difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro, del tempo impiegato e delle spese. BGE
134 III 615 (5A_559/2007) from 16. April 2008
Regeste: Art. 288 SchKG; Anfechtung von ausgeführten Leistungen, die auf einem Dienstleistungsvertrag beruhen. Voraussetzungen, unter welchen die Honorarzahlung an das Revisionsorgan für seine Tätigkeit als Revisionsstelle (Art. 728a ff. OR) und als Berater anfechtbar ist (im konkreten Fall Ausarbeitung eines Businessplanes und des voraussichtlichen Rechnungsabschlusses; E. 3-5). |