Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 55Onorario degli organi
1 Il giudice del concordato stabilisce globalmente l’onorario del commissario e, in caso di liquidazione mediante transazione, l’onorario dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori.
2 In caso di omologazione di un concordato dopo il fallimento, l’autorità di vigilanza stabilisce globalmente l’onorario dell’amministrazione del fallimento.
3 Per stabilire l’onorario secondo i capoversi 1 e 2 è tenuto conto segnatamente della difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro, del tempo impiegato e delle spese.