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Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 8Supplemento per lavoro notturno, domenicale o festivo
Per le operazioni che devono essere compiute fuori dai locali d’ufficio fra le ore 20 e le ore 7 di domenica o nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi (art. 56 n. 1 LEF) la tassa è raddoppiata.