Ordinanza
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Art. 9 Stesura di atti
1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di:
1bis Se la stesura di un atto dura più di un’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare.2 2 La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all’ufficio sono esenti da tassa. 3 L’ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. 4 Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. 2 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). |