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Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 9Stesura di atti
1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di:
a.
8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari;
b.
4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare.
1bis Se la stesura di un atto dura più di un’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare.2
2 La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all’ufficio sono esenti da tassa.
3 L’ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti.
4 Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo.
2 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).