Ordinanza
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Art. 11 Assegnazione
1 L’UFT assegna i contributi d’investimento mediante decisione. Nella decisione stabilisce l’aliquota del contributo, i costi computabili e l’importo massimo dell’aiuto finanziario. 2 Se i contributi d’investimento superano i cinque milioni di franchi, l’UFT decide d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF). 3Il termine per l’inizio dei lavori è fissato di regola a tre anni dopo il passaggio in giudicato della decisione di assegnazione. L’assegnazione decade se il richiedente non inizia i lavori entro il termine fissato. In casi motivati, l’UFT può prorogare il termine di due anni al massimo. 4 A costruzione iniziata non vengono più assegnati contributi d’investimento, eccetto che l’UFT abbia autorizzato l’inizio anticipato dei lavori dopo la presentazione della domanda di aiuto finanziario. |