Ordinanza
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Art. 14 Restituzione
1 L’UFT esige la restituzione integrale dei contributi d’investimento se entro cinque anni dall’ottenimento dell’aiuto finanziario l’impianto sovvenzionato non viene utilizzato. 2 Esige la restituzione proporzionale dei contributi d’investimento se l’impianto sovvenzionato è definitivamente abbandonato oppure se il volume di trasbordo o di trasporto stabilito non viene raggiunto. L’importo da restituire è ridotto tenendo conto di una durata di vita dell’impianto di 20 anni e del volume di trasbordo o di trasporto raggiunto. 3 L’UFT esige la restituzione integrale o parziale dei contributi d’investimento se non è garantito l’accesso non discriminatorio all’impianto sovvenzionato. 4 In casi di rigore, d’intesa con l’AFF, può rinunciare integralmente o parzialmente a esigere la restituzione. 5 Gli importi restituiti devono essere impiegati per le esigenze del traffico stradale. La loro destinazione è stabilita conformemente all’articolo 3 LUMin. |