Ordinanza
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Art. 16 Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni
1 Se un Cantone ordina un’offerta del trasporto di merci per ferrovia e presenta alla Confederazione una domanda di contributi d’esercizio, tale domanda deve comprendere:
2 Se un Cantone ordina un’offerta di trasporto sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto, i contributi d’esercizio della Confederazione possono essere aumentati fino a concorrenza della quota percentuale della partecipazione federale secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 20096 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV). 3 L’UFT conclude insieme al Cantone una convenzione con il fornitore delle prestazioni. |