Ordinanza
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Art. 17 Promovimento di nuove offerte di trasporto di merci per ferrovia
1 Se nuove offerte di trasporto di merci per ferrovia permettono di decongestionare la rete stradale svizzera, la Confederazione può promuoverle, su richiesta, finché saranno finanziariamente autonome, ma al massimo per un periodo di tre anni. 2 È escluso il promovimento di incrementi di volume dovuti a ragioni puramente congiunturali. 3 Il richiedente sottopone all’UFT un piano d’offerta e una valutazione della redditività per i primi cinque anni d’esercizio. In tali documenti espone in che modo intende garantire l’autonomia finanziaria dell’offerta di trasporto al più tardi entro tre anni. 4 Il contributo d’esercizio della Confederazione per la nuova offerta di trasporto si basa sul disavanzo previsto nei primi tre anni d’esercizio; esso non può tuttavia superare il 50 per cento dei costi connessi all’offerta di trasporto. 5 Se i volumi effettivi trasportati annualmente con la nuova offerta di trasporto sono inferiori di oltre il 20 per cento ai volumi definiti nella domanda, il contributo d’esercizio concesso dalla Confederazione può essere decurtato o ne può essere richiesta la parziale restituzione. Il diritto ai contributi d’esercizio decade integralmente in caso di abbandono anticipato della nuova offerta di trasporto. |