Ordinanza
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Art. 22 Assegnazione
1 L’UFT assegna i contributi d’investimento mediante decisione. Nella decisione stabilisce l’aliquota del contributo, i costi computabili e l’importo massimo dell’aiuto finanziario. 2 L’aliquota del contributo federale ammonta, considerato l’interesse proprio del richiedente, al massimo al 60 per cento dei costi computabili. 3 I contributi d’investimento ai sensi dell’articolo 10 LTM non sono accordati per progetti ai quali sono già stati assegnati contributi dei poteri pubblici in virtù di altre basi legali. |