Ordinanza
|
Art. 23 Rapporto
1 Il richiedente presenta all’UFT un rapporto sull’attuazione dell’innovazione tecnica, i risultati pratici e il beneficio effettivo per il trasporto di merci su rotaia. 2 I contenuti del rapporto non sono considerati segreti professionali, di fabbricazione o d’affari ai sensi della legge del 17 dicembre 20049 sulla trasparenza. 9 RS 152.3 |