Ordinanza
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Art. 32 Autorizzazione d’esercizio
1 La domanda per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio deve essere presentata all’UFT al più tardi tre mesi prima della data prevista per la messa in esercizio del binario di raccordo. La documentazione da presentare è retta dall’articolo 8 dell’ordinanza del 23 novembre 198312 sulle ferrovie (Oferr). 2 L’UFT può ritirare l’autorizzazione qualora non sia più garantito un esercizio sicuro del binario di raccordo, segnatamente a causa di una manutenzione lacunosa. 3 Se non è necessaria un’autorizzazione d’esercizio, l’UFT può in qualsiasi momento ingiungere al raccordato di attestare la conformità dell’impianto al diritto o verificarla direttamente oppure incaricarne un perito. 12 RS 742.141.1 |