Ordinanza
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Art. 34 Personale
1 I raccordati nominano almeno un responsabile per la direzione dell’esercizio e la manutenzione dei propri impianti nonché un sostituto. 2 La pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo possono essere affidati soltanto a personale adeguatamente formato. 3 Se la sicurezza dell’esercizio impone particolari esigenze, i raccordati verificano periodicamente le conoscenze del servizio e le condizioni di salute del loro personale. 4 Le persone che guidano veicoli motore delle ferrovie o che svolgono attività rilevanti per la sicurezza su binari di raccordo sottostanno alle disposizioni d’esecuzione emanate dal DATEC in virtù dell’ordinanza del 4 novembre 200915 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario. 15 RS 742.141.2 |