Ordinanza
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Art. 37 Responsabilità
1I raccordati sono responsabili della pianificazione e della costruzione conformi alle prescrizioni, della sicurezza dell’esercizio e della manutenzione dei binari di raccordo e dei loro veicoli. 2Sono tenuti ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate, se la sicurezza lo esige. 3Nel caso degli impianti elettrici, il raccordato è considerato titolare dell’esercizio ai sensi dell’articolo 46 Oferr17. 17 RS 742.141.1 |