Art. 38 Assicurazione di responsabilità civile
1 I raccordati e i terzi che utilizzano il binario di raccordo devono stipulare una copertura assicurativa con un’impresa d’assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera o con un altro istituto riconosciuto dall’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni. 2 L’assicurazione di responsabilità civile deve coprire i rischi dei trasporti effettuati sull’impianto di raccordo. La somma assicurata deve ammontare almeno a 5 milioni di franchi per sinistro e comprendere i danni materiali e alle persone. |