Ordinanza
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Art. 39
1 Ai fini della vigilanza di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 2 LTM, l’UFT tiene un inventario dei binari di raccordo. Emana una direttiva sulla tenuta dell’inventario, in particolare sui dati che i raccordati sono tenuti a comunicare. 2 Nell’ambito della vigilanza summenzionata, effettua rilevamenti periodici dell’estensione e dell’esercizio dei binari di raccordo. 3 Può delegare a terzi attività di vigilanza. |