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Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)
del 25 maggio 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 4Contributi e mutui
1 La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento di impianti di trasbordo TC e di binari di raccordo ubicati in Svizzera sotto forma di contributi a fondo perso.
2 Essa accorda i contributi d’investimento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo TC all’estero sotto forma di contributi a fondo perso o di mutui rimborsabili senza interessi. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce la suddivisione tra contributi a fondo perso e mutui in base al presumibile effetto dell’investimento sul trasferimento del traffico merci pesante transalpino dalla strada alla rotaia.
3 Il beneficiario deve garantire i mutui rimborsabili senza interessi mediante pegno immobiliare o garanzia bancaria. L’UFT può esigere che i contributi a fondo perso siano garantiti da pegno immobiliare o garanzia bancaria.
4 La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la costruzione di impianti portuali sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente.