Ordinanza
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Art. 41 Disposizioni transitorie: licenze di costruzione, contributi d’investimento, decisioni di assegnazione
1 Le domande per la concessione di contributi d’investimento presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal diritto anteriore. 2 Il finanziamento dei dispositivi di raccordo per i quali all’entrata in vigore della presente ordinanza sussiste un contratto tra il gestore dell’infrastruttura e il raccordato continua a essere retto da tale contratto. 3 Le decisioni di assegnazione esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide secondo il diritto anteriore, salvo che il nuovo diritto preveda la revoca delle assegnazioni o la restituzione di contributi d’investimento. 4 Per i binari di raccordo per i quali all’entrata in vigore della presente ordinanza è pendente una domanda di costruzione, la procedura di autorizzazione edilizia è retta dal diritto anteriore. |