Ordinanza
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Art. 5 Presupposti
1 Per i binari di raccordo, i contributi d’investimento sono accordati soltanto se sul binario vengono trasportati annualmente almeno 12 000 tonnellate o 720 carri completi. Sono determinanti soltanto i volumi che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge. 2 Per gli impianti di trasbordo TC o gli impianti portuali, i contributi d’investimento sono accordati soltanto se l’impianto trasborda annualmente almeno 5000 unità equivalenti a venti piedi (Twenty Foot Equivalent Units, TEU) tra mezzi di trasporto diversi. 3 I contributi d’investimento sono versati soltanto se il richiedente:
4 Per piccoli progetti è possibile derogare al presupposto di cui al capoverso 3 lettera b; in tal caso il contributo d’investimento viene ridotto. |