Ordinanza
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Art. 8 Calcolo
1 Il contributo d’investimento della Confederazione ammonta:
2 L’UFT stabilisce l’importo del contributo d’investimento caso per caso in funzione dei criteri previsti dall’articolo 8 capoverso 3 LTM. 3 Gli importi massimi di cui al capoverso 1 possono essere raggiunti soltanto se l’impianto:
4 Se l’investimento genera vantaggi per terzi, l’UFT ne valuta il beneficio finanziario e riduce di conseguenza i contributi d’investimento accordati dalla Confederazione. 5 Non sono erogati contributi inferiori a 30 000 franchi. |