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Art. 4 Condizioni di trasporto
1 Le condizioni di trasporto delle imprese svizzere di trasporto aereo titolari di una concessione sono soggette all’approvazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio). 2 Esse sono approvate se non sono in contraddizione con le disposizioni tassative del diritto svizzero e delle convenzioni internazionali cui la Svizzera è vincolata. |