Ordinanza
|
|
Art. 20 Procedura
1 Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare di cui all’articolo 17 sono sottoposti alla consultazione dei Cantoni e dei Comuni e alla partecipazione della popolazione. 2 Fatte salve le disposizioni seguenti, la procedura di approvazione del piano settoriale e del progetto preliminare è retta dalla legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio e dalla relativa ordinanza del 28 giugno 200012. |
