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Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl)
del 28 febbraio 2001 (Stato 1° marzo 2001)
Art. 21Coinvolgimento dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali
1 Di norma, il termine per la procedura di consultazione dei Cantoni è di tre mesi; tale termine può essere prorogato di un mese se motivi importanti lo giustificano.
2 Il Cantone sente i Comuni e le regioni di pianificazione interessati e nel parere trasmesso all’Ufficio federale si pronuncia anche sulle loro posizioni.
3 Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare sono sottoposti contemporaneamente al Cantone e ai servizi federali interessati. Questi si pronunciano in merito entro un mese dalla consegna dei pareri dei Cantoni all’Ufficio federale.