Ordinanza
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Art. 22 Partecipazione della popolazione
1 Conformemente all’articolo 4 della legge del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio, la popolazione ha la possibilità di partecipare alla procedura di approvazione del piano settoriale e dei progetti preliminari. 2 A tal fine, il progetto di piano settoriale e i progetti preliminari sono esposti al pubblico durante 30 giorni nei Comuni interessati. 3 I pareri sul progetto di piano settoriale e sui progetti preliminari devono essere inoltrati all’Ufficio federale entro il termine fissato nella pubblicazione. 13 RS 700 |
