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Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl)
del 28 febbraio 2001 (Stato 1° marzo 2001)
Art. 23Approvazione
1 Il piano settoriale e il progetto preliminare sono sottoposti congiuntamente all’approvazione del Consiglio federale.
2 Eccezionalmente, il Consiglio federale può approvare parti del progetto preliminare e del piano settoriale se:
a.
non pregiudicano il tracciato in tratte non ancora definite; e
b.
la loro realizzazione costituisce una condizione indispensabile per rispettare i tempi di costruzione pianificati per le nuove linee.