Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras)
del 24 maggio 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 18Informazione sui documenti ufficiali
(art. 21 lett. b LTras)
Fatte salve disposizioni legali contrarie, le autorità provvedono a informare l’opinione pubblica come segue:
a.
pubblicano su internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella loro sfera di competenza;
b.
mettono a disposizione ulteriori informazioni che agevolano la ricerca di documenti, sempre che questo non comporti un dispendio sproporzionato.