Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras)
del 24 maggio 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 3Assistenza al richiedente
(art. 6 cpv. 1 e 3 LTras)
1 L’autorità informa il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili e lo assiste nel suo intento, segnatamente quando si tratta di richiedenti disabili.
2 Se i documenti ufficiali sono disponibili su internet oppure sono pubblicati in un organo della Confederazione, l’autorità può limitarsi a comunicare al richiedente le referenze necessarie al loro reperimento.
3 L’autorità non è tenuta a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo la legge sulla trasparenza.