Ordinanza
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Art. 4 Consultazione sul posto
(art. 6 cpv. 2 LTras) 1 La consultazione ha luogo presso l’autorità competente per il disbrigo della domanda di accesso ai documenti ufficiali richiesti. 2 L’autorità può limitarsi ad autorizzare il richiedente a consultare una copia del documento ufficiale. 3 L’identità del richiedente può essere verificata all’entrata degli edifici dell'autorità in applicazione del diritto di polizia negli edifici federali esercitato dalla Confederazione secondo l’articolo 62f della legge federale del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. |