Ordinanza
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Art. 5 Consegna di una copia
(art. 6 cpv. 2 LTras) 1 Su domanda del richiedente, l’autorità gli consegna una copia di un documento ufficiale, a condizione che l’atto di fotocopiatura non danneggi il documento. 2 Se il documento è protetto dal diritto d’autore, l’autorità rammenta al richiedente le relative limitazioni d’utilizzo. |