Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras)
del 24 maggio 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 5Consegna di una copia
(art. 6 cpv. 2 LTras)
1 Su domanda del richiedente, l’autorità gli consegna una copia di un documento ufficiale, a condizione che l’atto di fotocopiatura non danneggi il documento.
2 Se il documento è protetto dal diritto d’autore, l’autorità rammenta al richiedente le relative limitazioni d’utilizzo.