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Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras)
del 24 maggio 2006 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 11Autorità responsabile della presa di posizione
(art. 12 LTras)
1 Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.
2 Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.
3 Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l’autorità responsabile della presa di posizione. Quest’ultima prende posizione d’intesa con le altre autorità interessate.
4 Se un documento è stato allestito su mandato di un’altra autorità, quest’ultima deve essere consultata prima della presa di posizione.
5 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L’autorità competente esamina se il documento può essere declassificato.