Ordinanza
|
Art. 12b Obbligo di collaborare alla procedura di mediazione 12
(art. 13 e 20 LTras) 1 Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, lʼIFPDT ne informa lʼautorità e le impartisce un termine per:13
2 Le parti sono tenute a:
3 Se il richiedente non partecipa alla mediazione, la domanda è considerata ritirata e la pratica è stralciata dal ruolo. 4 Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, lʼIFPDT può constatare lʼinsuccesso della mediazione.14 12 Introdotto dal n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 1741). 13 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 14 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |