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Art. 12 Mediazione
(art. 13 LTras) 1 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.7 2 Ascolta i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di giungere a un compromesso. Se necessario, sottopone delle proposte. 8La procedura può essere scritta o orale. 3 L’IFPDT constata il risultato della procedura di mediazione e lo comunica per scritto ai partecipanti.9 7 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 8 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 9 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |