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Art. 3 Assistenza al richiedente
(art. 6 cpv. 1 e 3 LTras) 1 L’autorità informa il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili e lo assiste nel suo intento, segnatamente quando si tratta di richiedenti disabili. 2 Se i documenti ufficiali sono disponibili su internet oppure sono pubblicati in un organo della Confederazione, l’autorità può limitarsi a comunicare al richiedente le referenze necessarie al loro reperimento. 3 L’autorità non è tenuta a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo la legge sulla trasparenza. |