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Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee. 2 Essa disciplina:
3 Non si applica:
4 Sono fatte salve: a. le prescrizioni della Confederazione nonché gli accordi e le decisioni di diritto internazionale relativi al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, per via navigabile e aerea; b. le prescrizioni della legislazione sugli esplosivi relative al commercio di esplosivi.
5 Introdotta dal n. I dell’O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). 6 [RU 2004 3079, 2005 4199all. 3 n. II 9, 2006 5217all. n. 6, 2007 2711n. II 2, 2008 1189n. II. RU 2011 2699all. 8 n. I]. Vedi ora l’O del 25 mag. 2011 (RS 916.441.22). 7 Abrogata dal n. I dell’O del 11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). |