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Art. 10 Rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se dalla domanda risulta che l’impresa di smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente. 2 Nell’autorizzazione l’autorità cantonale definisce in particolare:
3 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni. 4 L’autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (art. 41 cpv. 1).19 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). |