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Art. 12 Obblighi di notifica 24
1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificare all’UFAM e all’autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l’azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:25
2 Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificarli all’UFAM e all’autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:26
3 La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall’UFAM.27 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). |