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Art. 14
1 L’esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che:
2 L’importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto da Stati che sono Parti alla Convenzione stessa o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea. 3 Sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014193). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259). |