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Art. 15 Obbligo d’autorizzazione
1 Chi esporta rifiuti necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.32 2 Non necessita di un’autorizzazione chi esporta rifiuti:
3 Il DATEC stabilisce in un’ordinanza i metodi di smaltimento che vengono considerati come riciclaggio; a tal fine si basa sulla Convenzione di Basilea. 4 L’esportatore può effettuare un’esportazione non soggetta ad autorizzazione secondo il capoverso 2 soltanto se si è previamente procurato i documenti dai quali risulta che il riciclaggio previsto è rispettoso dell’ambiente. L’esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla data d’esportazione. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014193). |