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Art. 22 Obbligo del consenso
1 I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell’UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.42 2 Non è necessario un consenso per l’importazione di rifiuti:
42 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014193). |